STATUTO DELL’ “ARCI CACCIA Federazione Provinciale di Parma
APS”
Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede legale.
E’ costituita, ai sensi della legislazione nazionale e
regionale relativa al “Terzo Settore” ed in particolare del
Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così modificato
dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 nonché dei
principi generali dell'ordinamento giuridico, una libera
Associazione di promozione sociale (APS) denominata
“ARCI CACCIA Federazione Provinciale di Parma APS”
in breve anche
“ARCI CACCIA Parma APS”
con sede legale nel comune di Parma (PR) in Via del Taglio
n. 6 operante senza fini di lucro.
L’Acronimo dell’associazione è
ARCICACCIAPR.
L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del
medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà
essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’ARCI
CACCIA Parma APS
è una Federazione dotata di una stabile organizzazione che
ha come scopo principale quello di favorire l’esercizio
venatorio nella tutela, nel rispetto e nella conservazione
dell’ambiente e della fauna selvatica attraverso un’attenta
gestione e l’uso compatibile dell’ambiente stesso ed è
organizzata per settori specifici legati alle attività
svolte prevalentemente negli Ambienti agro-silvo-pastorali
ed acquatici.
Tali attività sono rivolte prevalentemente alla promozione
dell’esercizio venatorio, della cinofilia, dell’esercizio
della pesca, alla tutela della fauna selvatica, ittica e
degli animali in genere ed alla valorizzazione della natura,
dell’ambiente, del territorio, del paesaggio ed al suo uso
razionale.
L’ARCI
CACCIA Parma APS
è pertanto la Federazione:
1. dei praticanti l’attività venatoria e la cinofilia, dei
pescatori sportivi e ricreativi, dei subacquei, dei nautici
sportivi e diportisti, delle Guardie Giurate Volontarie
Venatorie, Ittiche, Ecologiche, Zoofile ed Ambientali, dei
volontari impegnati nella protezione civile e nella tutela
ambientale,
2. di tutti quei cittadini che pur non svolgendo alcuna
delle attività previste ma che avendo
attinenza con gli scopi e le finalità della Federazione
intendono vivere insieme esperienze sociali, culturali,
ricreative e formative dell’informazione e della conoscenza
scientifica,
3. di coloro che intendono lo sport quale manifestazione
della socializzazione, dello spirito
dell’avventura, del piacere della gara disinteressata e nel
rispetto di tutti i cittadini al
godimento dell’ambiente inteso come patrimonio inalienabile
da salvaguardare.
L’ARCI
CACCIA Parma APS
bandisce il razzismo, l’emarginazione e le discriminazioni
sociali e pone a propria base la pratica dei valori della
solidarietà, delle alleanze e del pluralismo.
Nell’ambito della vita associativa vigono le pari
opportunità di genere tra gli associati nel pieno rispetto
delle normative vigenti in materia.
L'organizzazione e la struttura interna dell’Associazione
sono regolati da principi democratici.
L'Associazione opera nel rispetto del presente Statuto,
della Costituzione Italiana e delle leggi vigenti ed è
autonoma sotto il profilo organizzativo, contabile,
patrimoniale, processuale, ecc..,
Art. 2 - Scopi ed attività.
L’Associazione persegue interessi collettivi attraverso lo
svolgimento continuato di attività di
promozione sociale a favore degli associati e di terzi
finalizzate a:
1.
organizzare e svolgere servizi finalizzati al miglioramento
dell’ambiente ed all’utilizzazione accorta e razionale delle
risorse naturali anche per il tramite dell’organizzazione
dei cittadini che esercitano l’attività venatorie e/o
assimilata con l’obiettivo primario di realizzare la piena
attuazione delle finalità contenute nella Legge n.157/92 e
s.m.i. “Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio”,
2.
organizzare tutti coloro che intendono impegnarsi
sui temi ambientali e faunistici del territorio per
proteggerlo,
3.
promuovere la partecipazione dei propri associati
negli Ambiti Territoriali di caccia (AA.TT.CC.) e negli
altri istituti faunistici ambientali previsti dalle leggi
vigenti quali strumenti fondamentali per la gestione
sociale, democratica e partecipata del territorio e per
affermare un’attività venatoria eco-compatibile e popolare.
L’ARCI
CACCIA Parma APS
al fine di valorizzare la gestione del territorio promuove
anche in collaborazione con altri soggetti associati la
costituzione di fondazioni ed altre forme di coordinamento a
livello territoriale e provinciale degli AA.TT.CC. che
agiscono in campo venatorio ed altresì promuove anche le
seguenti attività connesse:
a)
difesa e tutela dell’ambiente naturale,
b)
collaborazione con le Associazioni Agricole presenti sul
territorio per una corretta gestione del territorio e per
favorire l’incremento delle popolazioni faunistiche
autoctone,
c)
tutela e riproduzione della fauna selvatica con particolare
impegno nella lotta contro il bracconaggio,
d)
educazione dei cacciatori al rigoroso rispetto di tutte le
norme venatorie, legali e deontologiche e promozione di
corsi di formazione destinati agli aspiranti cacciatori al
fine di poter sostenere l’esame di abilitazione
all’esercizio venatorio,
e)
volontariato ambientalista e per la protezione civile,
attività di prevenzione e difesa ambientale con particolare
riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi, al
contrasto dell’inquinamento ed al pronto intervento in caso
di calamità naturali,
f)
vigilanza venatoria, ittica, ecologica, zoofila ed
ambientale,
g)
promozione di discipline sportive ed attività motorie,
intese come strumento di conoscenza e valorizzazione della
natura ed in particolare le seguenti:
1) cinofilia, 2) tiro sportivo, 3) tiro con l’arco, 4)
falconeria, 5) speleologia, 6) caccia fotografica, 7)
micologia, 8) raccolta dei tartufi, 9) escursionismo, 10) la
pesca sportiva,
h)
gestione di aree naturali protette o di importanza storico
culturale, in collaborazione con gli enti locali competenti,
i)
applicazione dei trattati internazionali che promuovono la
riduzione dei gas inquinanti
j)
promozione delle varie forme di energie rinnovabili.
In particolare per la realizzazione degli scopi prefissi e
nell'intento di agire in favore di tutta la collettività,
l'Associazione si propone di:
a.
realizzare iniziative per la tutela della fauna selvatica ed
ittica e la promozione della caccia e della pesca tese
altresì a realizzare una società eco-compatibile che faccia
della difesa e della salvaguardia dell'ambiente
unaarchitrave del proprio modello di sviluppo anche
attraverso l’attività di propri associati a cui sia stata
conferita a norma delle leggi vigenti in materia la
qualifica di Guardia Giurata Volontaria Venatoria, Ittica,
Ecologica, Ambientale, Zoofila o rivestano la qualifica di
Operatore Faunistico-Ambientale Volontario,
b.
operare e vigilare sulla tutela degli animali da affezione e
degli animali in genere anche attraverso l’attività di
propri associati a cui sia stata conferita, a norma delle
leggi vigenti in materia, la qualifica di Guardia Giurata
Volontaria Zoofila o di Operatore Zoofilo Volontario,
valorizzare e difendere il patrimonio forestale anche
attraverso l’opera di propri associati a cui sia stata
conferita, a norma delle leggi vigenti in materia, la
qualifica di Guardia Giurata Volontaria o di Operatore
Faunistico-Ambientale Volontario,
c.
promuovere attività di formazione, informazione e
aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e
agli studenti di ogni ordine e grado, comprese
collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella
scuola, nel settore della salvaguardia dell'ambiente,
dell’educazione all’esercizio della caccia e della pesca,
delle norme a tutela degli animali d’affezione e da
compagnia, della protezione civile, della tutela della
salute, della prevenzione degli infortuni, ecc…,
d.
organizzare corsi di formazione ed aggiornamento
professionale: per Guardie Giurate Volontarie Venatorie,
Ittiche, Ecologiche, Zoofile ed Ambientali, per Operatori
Faunistici Volontari anche addetti al controllo delle
popolazioni selvatiche; operatori volontari per la
protezione civile; operatori per la conoscenza e la tutela
dell’ambiente e la divulgazione scientifica,
e.
organizzare corsi di avvicinamento alla tutela della fauna
selvatica ed ittica e dell’ambiente naturale, all’esercizio
venatorio e della pesca ai sensi della legislazione vigente
in materia,
f.
partecipare attivamente, anche in collaborazione con le
associazioni piscatorie, alle azioni ed alle attività
previste per le all’interno della vigente legislazione
nazionale e regionale in materia di tutela della fauna
ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della
pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse,
g.
organizzare gare cinofile, gare di tiro a volo e di tiro
sportivo, gare di pesca sportiva tra i propri associati o
aperte ad altri soggetti nel rispetto della legislazione
statale e regionale in materia,
h.
prestare il proprio contributo umano e tecnico per mezzo dei
propri associati nell'attività della Protezione Civile,
nella previsione, nella prevenzione e nel soccorso in
materia di calamità, ovunque si richieda da parte delle
competenti Autorità la necessità dell'intervento sia sul
territorio nazionale che all’estero,
i.
promuovere ed attuare la lotta contro gli incendi boschivi
anche attraverso l’attività di propri associati ed in
particolare di Operatori Volontari a cui sia stata
riconosciuta a norma delle leggi vigenti in materia
l’abilitazione ad operare sulla linea del fuoco come
spegnitori degli incendi boschivi e/o l’abilitazione allo
svolgimento dei servizi di avvistamento degli incendi
boschivi,
j.
promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero
del patrimonio artistico, architettonico, culturale,
paesaggistico,
k.
promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone, che
rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di
affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si
esprimono nel territorio,
l.
avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando
attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione
pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative
atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente
statuto,
m.
divulgare, attraverso i normali canali informativi, tutte
quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli
individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di
una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di
emergenza; di realizzare nel modo più opportuno possibile
corsi di addestramento dei soci volontari operativi, di
collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni in genere
per la raccolta, elaborazione di informazioni di pubblica
utilità in materia,
n.
promuovere le attività di cooperazione, solidarietà
internazionale e di educazione allo sviluppo,
o.
prestare attività di volontariato con finalità di
solidarietà sociale nell’ambito della sicurezza urbana
ovvero del disagio sociale nel rispetto della vigente
normativa statale e regionale in materia,
p.
svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle
sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della
normativa di riferimento, ogni atto od operazione
contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o
indiretta degli scopi istituzionali.
Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse
direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a
terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente
tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei
propri aderenti.
In caso di necessità è possibile assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo,
anche ricorrendo ai propri associati.
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle
sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse o di quelle accessorie per natura a quelle
statutarie in quanto integrative delle stesse.
Art. 3 - Risorse economiche.
L’Associazione trae le risorse economiche per il
funzionamento e per lo svolgimento della
propria attività da:
1.
quote e contributi degli associati,
2.
eredità, donazione e legati,
3.
contributi dello Stato, delle regioni, di enti
locali, di enti o di istituzioni pubbliche,
4.
contributi dell’Unione Europea e di organismi
internazionali,
5.
entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati, proventi rivenienti da attività secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse generale
dell’Associazione purché consentite dallo Statuto.
6.
erogazioni liberali degli associati e dei terzi,
7.
entrate derivanti da iniziative promozionali
finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste,
sottoscrizioni anche a premi),
8.
altre entrate compatibili con le finalità sociali
dell'associazionismo di promozione sociale. E' vietato
distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di
gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, a meno che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte per legge.
Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la
realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad
esse direttamente connesse. Il fondo comune, costituito – a
titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di
gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a
qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile
fra gli associati durante la vita dell’associazione ne
all’atto del suo scioglimento.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e
termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di
ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige
il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone
all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.
Esclusivamente per motivi di natura eccezionale è tuttavia
possibile rinviare l’approvazione del bilancio consuntivo e
preventivo entro il 30 giugno, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia previste dal codice civile.
Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di
tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea
che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
Art. 4 - Membri dell'Associazione.
All’associazione possono aderire senza alcun tipo di
discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire
lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto.
I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed
eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono
essere motivate e strettamente connesse alla necessità di
perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione
si propone.
Possono essere soci sia persone fisiche
(soci individuali),
sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o
economico
(soci collettivi).
Il numero degli aderenti è illimitato.
Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le
persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla
realizzazione degli scopi dell’Associazione.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo
restando in ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione delle persone giuridiche private all’Associazione
avviene nelle modalità e nei limiti fissati dalle normative
vigenti con particolare riferimento alle normative afferenti
al Terzo Settore.
Art. 5 - Criteri di ammissione dei soci.
L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è
subordinata alla presentazione di
apposita richiesta scritta da parte degli interessati in cui
si esplicita l’impegno ad attenersi al
presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e
le delibere adottate dagli organi
dell'Associazione.
Il Consiglio direttivo comunica la deliberazione
all’interessato e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel
libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota
associativa annuale con contestuale rilascio della tessera
associativa.
Il libro dei soci è istituito e tenuto secondo le normative
vigenti in materia; ulteriori disposizioni circa la forma e
la tenuta del libro dei soci sono definite dalle normative
interne.
Il versamento della quota annuale di adesione è condizione
essenziale per il perfezionamento dell’iter di accoglimento
della richiesta di adesione avanzata dal richiedente e per
il riconoscimento del suo status di socio.
L'eventuale reiezione della domanda da parte del Consiglio
Direttivo deve essere sempre motivata e comunicata in forma
scritta al richiedente entro sessanta (60) giorni,
l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso
contro il provvedimento entro sessanta (60) giorni dalla
comunicazione della delibera di rigetto all’assemblea degli
associati; la pronuncia dell’assemblea dei soci sul ricorso
avverrà, se non appositamente convocata, nella sua prima
convocazione successiva.
L'eventuale reiezione della domanda da parte del Consiglio
Direttivo deve essere sempre motivata e comunicata in forma
scritta al richiedente entro sessanta (60) giorni,
l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso
contro il provvedimento entro sessanta (60) giorni dalla
comunicazione della delibera di rigetto all’assemblea degli
associati; la pronuncia dell’assemblea dei soci sul ricorso
avverrà, se non appositamente convocata, nella sua prima
convocazione successiva.
In caso di domande di ammissione come associato presentate
da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate
dall’esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle
persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale
rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.
Rappresentano requisiti essenziali per i potenziali soci
persone fisiche ai fini dell’adesione all’Associazione:
1) essere in possesso della cittadinanza di uno Stato,
2) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non
colposo,
3) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione,
4) non essere stati espulsi dalle forze armate o dalle forze
di polizia nazionali o locali, ovvero destituiti o
licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
da pubblici uffici.
Per poter aderire all’Associazione l’aspirante socio deve
presentare un’apposita richiesta scritta di adesione su
apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo da
presentare di persona al Presidente o ad altro socio
incaricato dal Presidente che sia autorizzato al trattamento
dei dati personali e pertanto autorizzato a ricevere i dati
personali dell’aspirante socio ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia.
Prima di fornire all’interessato il predetto modulo di
richiesta di adesione il Presidente od altro incaricato gli
consegnano la prescritta informativa sul trattamento dei
suoi dati personali da parte dell’Associazione.
Il trattamento dei dati personali dei soci viene eseguito
dall’Associazione esclusivamente per fini istituzionali.
Una volta ricevuta e letta attentamente l’informativa il
richiedente deve compilare in ogni sua parte e sottoscrivere
il modulo di richiesta di adesione che contiene una
specifica dichiarazione dell’interessato che esprime il
proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte
dell’Associazione ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia.
Il rifiuto da parte del richiedente di fornire il consenso
all’Associazione per il trattamento dei dati personali ai
fini istituzionali comporta l’impossibilità
all’instaurazione di qualsiasi rapporto tra egli e
l’Associazione e conseguentemente il mancato accoglimento
della domanda di adesione.
Alla domanda di adesione il richiedente dovrà altresì
allegare copia della documentazione richiestagli dal
Presidente od altro incaricato secondo le prescrizioni e
modalità previste dalle norme interne associative.
La richiesta di adesione così corredata viene trasmessa al
Consiglio Direttivo per la deliberazione in merito al suo
accoglimento.
Per i soggetti collettivi la domanda deve essere
sottoscritta dal legale rappresentante.
Ulteriori modalità relative alle procedure di adesione degli
aspiranti soci sono stabilite dalle normative interne.
Le quote associative sono intrasmissibili e non
rivalutabili.
Le quote annuali sono indivisibili.
Le modalità e le condizioni di iscrizione dell’ARCI
CACCIA Parma APS
ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita
associativa, per quanto non espressamente previsto dal
presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento Interno
Associativo e comunque nel rispetto dei principi stabiliti
dalle leggi vigenti in materia.
Art. 6 - Criteri di esclusione dei soci.
La qualità di socio si perde:
1)
per
decesso,
relativamente ai
soci individuali
e
per scioglimento, fusione, incorporazione, chiusura
in qualsivoglia modalità eseguite relativamente ai
soci collettivi,
2)
per recesso,
3)
per decadenza a causa del mancato versamento della quota
associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due
mesi dal sollecito,
4)
per esclusione:
a)
per comportamento contrastante con gli scopi
dell'Associazione,
b)
per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli
eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi
dell'Associazione.
Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato
in forma scritta all'Associazione; il Consiglio Direttivo ne
prende atto nella sua prima riunione utile.
Entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione del
recesso il socio ha l’obbligo di restituire all’Associazione
tutto l’eventuale materiale di proprietà sociale
precedentemente assegnatogli in dotazione; della
restituzione del materiale al socio viene rilasciata debita
ricevuta.
Il socio decade automaticamente in caso di:
1)
mancato versamento della quota associativa annuale entro il
termine massimo del 31 gennaio dell’anno di riferimento
previo sollecito scritto con invito a regolarizzare la
propria posizione morosa; decorsi inutilmente 2 (due) mesi
dal 31 gennaio ed in caso di mancata regolarizzazione della
propria posizione morosa,
2)
mancato versamento della quota sociale per due anni
consecutivi. Il Consiglio Direttivo provvede ad annotare la
decadenza del socio nel libro dei soci.
Entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione al
socio della sua decadenza dalla qualità di associato il
socio decaduto ha l’obbligo di restituire all’Associazione
tutto l’eventuale materiale di proprietà sociale a lui
assegnato in dotazione; della restituzione del materiale al
socio verrà rilasciata debita ricevuta.
In caso di mancata riconsegna del materiale associativo da
parte del socio receduto o decaduto entro il termine sopra
determinato di 15 (quindici) giorni il Presidente invia
immediatamente un sollecito all’interessato con
l’intimazione alla riconsegna del materiale entro 15
(quindici) giorni dalla data del sollecito.
Il socio moroso non può partecipare alle attività
associative e non ha diritto all’elettorato fino alla
sistemazione della propria posizione debitoria nei confronti
dell’Associazione.
L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono
essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che
allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
Sull'esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso
contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che
sarà convocata; in tal caso fino alla data di svolgimento
dell'Assemblea il provvedimento di esclusione si intende
sospeso e l’eventuale esclusione diventa operante
dall’annotazione sul libro dei soci a seguito della delibera
dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di
esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il socio receduto, decaduto od escluso non ha diritto alla
restituzione delle quote associative versate.
Il recesso o l’esclusione del socio viene annotato da parte
del Consiglio direttivo sul libro degli associati.
In caso di mancata ottemperanza dell’intimazione di
riconsegna del materiale in dotazione da parte del socio
receduto, decaduto o escluso il Consiglio Direttivo può
conferire mandato al Presidente di adire alle vie legali per
salvaguardare l’integrità del patrimonio associativo.
Art. 7 - Sanzioni disciplinari a carico dei soci.
Per le violazioni o per mancanze ritenute non così gravi da
essere punite con l’esclusione del socio potranno essere
applicate a questi le seguenti sanzioni disciplinari:
1) richiamo verbale,
2) richiamo scritto.
Il socio nel caso di richiamo verbale e scritto ha facoltà
di replica e può chiedere di essere sentito dal Consiglio
Direttivo o può inviare a detto organismo dirigente degli
scritti difensivi.
In caso di soci persone giuridiche le comunicazioni relative
all’esclusione, alle sanzioni ed ai provvedimenti
disciplinari vanno indirizzate sia alla sede legale della
persona giuridica sia al legale rappresentante del sodalizio
presso la sua residenza o domicilio.
Le esclusioni, la decadenza, le sanzioni ed i provvedimenti
disciplinari vengono annotati nel libro dei soci tenuto dal
Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dalle
normative interne.
Art. 8 - Diritti e doveri dei soci.
I soci hanno diritto a:
1)
partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione,
2)
godere dell’elettorato attivo e passivo, nel caso di persone
fisiche minorenni l’elettorato sarà esercitato da coloro che
ne hanno la
responsabilità genitoriale;
nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere
alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro
legali rappresentanti o mandatari,
3)
prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta
la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione,
con possibilità di ottenerne copia,
4)
usufruire ed erogare i servizi organizzati
dall’Associazione. Ogni socio ha il diritto di non applicare
le decisioni degli Organi dell’Associazione qualora le
ritenga in contrasto con le norme del presente Statuto o con
le leggi vigenti. Tale rifiuto sarà sottoposto al giudizio
del Consiglio Direttivo e, se ritenuto immotivato, può
essere causa di esclusione.
I soci sono obbligati a:
1)
osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le
deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi,
2)
astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in
contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione,
3)
versare la quota associativa annuale di cui al precedente
articolo 5,
4)
contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al
raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi
degli organi direttivi.
Art. 9 - Organi dell’Associazione.
Sono organi dell’Associazione:
1)
l’Assemblea dei soci,
2)
il Consiglio direttivo,
3)
il Presidente,
4)
il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti Aggiunti
e l’Amministratore,
5)
la Presidenza,
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in
alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima
libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Possono essere eletti solo i soci maggiorenni aderenti
all’organizzazione; è esclusa la possibilità di attribuire
cariche a membri di diritto o a soggetti terzi
all’associazione o soggetti interni diversi dalla base
associativa.
Gli organismi dirigenti dell’ARCI
CACCIA Parma APS
eletti dall’Assemblea restano in carica 4 (quattro) anni e
sono rieleggibili.
Art. 10 - L’Assemblea dei soci.
L’assemblea generale degli associati è il massimo organo
deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni
ordinarie e straordinarie.
Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione
delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio
Direttivo.
Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in
regola con il versamento della quota associativa dell’anno
in corso; la regolarizzazione del socio in merito al
versamento della quota sociale può avvenire anche il giorno
dell’assemblea prima dell’inizio della sessione.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un
altro associato con delega scritta, anche in calce
all'avviso di convocazione.
Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di
tre associati nel caso che al momento dell’assemblea
l’associazione possegga un numero di associati inferiore a
cinquecento e di cinque associati nel caso in cui il numero
di associati non sia inferiore a cinquecento; il numero
delle deleghe massime conferibili ad un associato sarà
specificata nella lettera di convocazione.
L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta
l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto
consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno
tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli
associati ne ravvisino l’opportunità.
E’ consentito l'intervento dei soci all'assemblea mediante
mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per
corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile
verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
le relative procedure di intervento e voto vengono
appositamente disciplinate dalle normative interne.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza,
dal Vice-Presidente Vicario ed in assenza di entrambi da uno
dei Vice Presidenti Aggiunti; in assenza sia del Presidente
che di tutti i Vice Presidenti l’assemblea è presieduta da
altro membro del Consiglio Direttivo specificatamente eletto
dai presenti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso
scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi
almeno 15 giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione
quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso
giorno fissato per la prima l’Assemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di
convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese
a maggioranza di voti.
L’Assemblea ordinaria:
1)
nomina i componenti del Consiglio Direttivo,
2)
approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni
esercizio,
3)
stabilisce l'entità della quota associativa annuale,
4)
si esprime sull’esclusione dei soci dall'associazione,
5)
si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi
associati,
6)
delibera l’approvazione del Regolamento Interno su proposta
del Consiglio direttivo,
7)
delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di
Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo,
8)
fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale,
9)
destina eventuali avanzi di gestione alle attività
istituzionali,
10)
delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi
sociali e promuove azione di responsabilità nei loro
confronti.
L’Assemblea straordinaria:
delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento
anticipato dell'Associazione.
Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il
voto favorevole della metà degli associati; in seconda
convocazione occorre la presenza di almeno metà degli
associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la
devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati.
L'elezione degli organismi dirigenti avviene di norma a
scrutinio segreto salvo diversa decisione presa a
maggioranza degli aventi diritto.
I verbali di ogni riunione dell’Assemblea dei soci, redatti
a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi
ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Le delibere assembleari ed i relativi verbali vengono
inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni
dell'Assemblea tenuto dal Segretario e possono essere
consultati dai soci con possibilità di ottenerne copia; le
delibere ed i verbali assembleari o loro estratti possono
anche essere pubblicati sul sito elettronico (URL)
dell’Associazione, se presente.
Le modalità di pubblicazione e di consultazione degli atti
assembleari e le relative formalità per richiederne copia
sono disciplinate dalle normative interne tenendo anche
conto delle norme vigenti poste a tutela dei dati personali
degli associati.
Ogni persona giuridica associata, affiliata o federata, può
esprimere da
uno
sino al massimo di
cinque
rappresentanti nell’Assemblea dei soci dell’ARCI
CACCIA Parma APS
in base alla proporzione di un rappresentante ogni 20
(venti) soci;
i rappresentanti delle persone giuridiche associate,
affiliate o federate (soci collettivi) debbono essere in
possesso dei requisiti di cui all’art. 5 comma 8° dello
Statuto.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo.
Il
Consiglio Direttivo
è formato da un numero di membri non inferiore a
5
(cinque) e non superiore a
25
(venticinque), eletti dall’Assemblea dei soci.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 4
anni e sono rieleggibili.
Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli
associati maggiorenni.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei
componenti il Consiglio decada dall’incarico, l’Assemblea
degli associati provvede alla sostituzione nella seduta
immediatamente successiva; il consigliere così sostituito
rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.
Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio
decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo
Consiglio.
ll Consiglio Direttivo:
a)
nomina al suo interno un
Presidente,
b)
nomina al suo interno un
Vice-Presidente Vicario,
c)
nomina al suo interno da uno a due
Vice Presidenti aggiunti
d)
nomina al suo interno un
Segretario,
e)
nomina al suo interno un
Amministratore,
g)
può nominare al proprio interno i membri componenti la
Presidenza,
h)
cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei
soci,
i)
predispone le bozze del bilancio o rendiconto consuntivo e
preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei
soci,
l)
delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti
di esclusione degli associati,
m)
delibera sulla decadenza dei soci e commina le sanzioni
disciplinari a carico degli associati,
n)
delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
e sottoporlo, se ritenuto opportuno, alla ratifica
dell’Assemblea dei soci,
o)
delega eventuali specifici poteri e compiti al Presidente o
ad altri membri del Consiglio direttivo nei limiti delle
leggi vigenti in materia e nel rispetto delle norme
associative,
p)
convalida accordi, patti, ecc. siglati dal Presidente,
q)
ratifica provvedimenti, anche disciplinari, presi in via
d’urgenza dal Presidente,
r)
emana eventuali Disposizioni di Attuazione delle norme
associative,
s)
adotta eventuali provvedimenti disciplinari da comminarsi ai
soci,
t)
delibera l’eventuale adozione dello stemma, del motto e
dell’inno associativi e le loro variazioni e, se ritenuto
opportuno, ne richiede la ratifica all’Assemblea,
u)
delibera l’eventuale adozione di particolari uniformi,
distintivi e le loro variazioni destinati alle Guardie
Volontarie o agli Operatori Volontari, sottoporli se
ritenuto opportuno, alla ratifica dell’Assemblea e, ove
previsto dalle vigenti disposizioni in materia, avanzarne
l’istanza di approvazione alle competenti Autorità,
v)
delibera gli eventuali Regolamenti di Disciplina del
Servizio delle Guardie Volontarie e le loro variazioni,
sottoporli se ritenuto opportuno, alla ratifica
dell’Assemblea e, ove previsto dalle vigenti disposizioni in
materia, avanzarne l’istanza di approvazione alle competenti
Autorità,
z)
designa i propri rappresentanti negli organismi pubblici ai
sensi delle disposizioni vigenti,
w)
stabilisce i rapporti con le altre associazioni venatorie,
con le pubbliche istituzioni e con le forze politiche e
sociali,
k)
provvede alle attività di ordinaria e straordinaria
amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei
soci.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso
di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi
da uno dei due Vice Presidenti Aggiunti o
dall’Amministratore, in mancanza di tutti costoro, dal
membro più anziano di età.
Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta
da spedirsi a mezzo posta o mediante altro mezzo telematico
legalizzato (fax, e-mail, posta elettronica certificata,
sistema interattivo in internet), da recapitarsi almeno 5
(cinque) giorni prima della data della riunione, contenente
ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.
In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque
validamente costituito se risultano presenti tutti i
consiglieri.
Di regola è convocato ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il
Presidente o in sua vece il Vicepresidente Vicario, lo
ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti
ne facciano richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della
maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti.
E’ consentito l'intervento dei soci membri del Consiglio
Direttivo alle riunioni del predetto organismo mediante
mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per
corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile
verificare l'identità del membro che partecipa e vota; le
relative procedure di intervento e voto vengono
appositamente disciplinate dalle normative interne. Lo
stesso vale per le riunioni della Presidenza.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti
in forma scritta a cura del Segretario o, in sua assenza da
chi ha svolto le funzioni di segretario su richiesta del
presidente della riunione e sottoscritti dallo stesso e da
chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi
membri il potere di compiere determinati atti o categorie di
atti in nome e per conto dell'associazione.
Le delibere consiliari ed i relativi verbali vengono
inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni
del Consiglio Direttivo tenuto dal Segretario e possono
essere consultati dai soci con possibilità di ottenerne
copia; le delibere consiliari possono anche essere
pubblicate sul sito elettronico (URL) dell’Associazione, se
presente.
Le modalità di pubblicazione degli atti consiliari e le
relative formalità per la loro consultazione e per il
rilascio di copie da parte dei soci sono disciplinate dalle
normative interne tenendo anche conto delle norme vigenti
poste a tutela dei dati personali degli associati.
Fermo restando quanto precede, ulteriori modalità di
funzionamento del Consiglio direttivo vengono definite dalle
normative interne.
Art. 12 - Il Presidente ed i Vice Presidenti.
Il
Presidente,
nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di
presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce
l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo,
le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con
criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti
l’ordinaria amministrazione.
Al
Presidente
è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o
impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente
Vicario, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni,
spetta al Vice Presidente Vicario convocare entro 30 giorni
il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
Il
Presidente
cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne
assume i poteri.
In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio
direttivo per la ratifica del suo operato.
Fermo restando quanto precede, il
Presidente
ha le seguenti funzioni:
1)
avere la rappresentanza legale e giudiziale
dell'associazione sia per l'ordinaria che la straordinaria
amministrazione ed esercitare i compiti di rappresentanza e
di collegamento esterni inerenti i rapporti dell’ARCI
CACCIA Parma APS,
2)
convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e la
Presidenza,
3)
convocare e presiedere l’assemblea dei soci su richiesta del
Consiglio Direttivo,
4)
proporre al Consiglio direttivo la nomina del
Vice Presidente Vicario,
5)
proporre al Consiglio direttivo la nomina
da uno a due
Vice Presidenti Aggiunti
con
funzioni specifiche,
6)
proporre al Consiglio direttivo la nomina dell’Amministratore,
7)
coordinare le attività associative secondo le linee
stabilite dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo,
8)
assicurare il regolare funzionamento degli organismi,
9)
prendere provvedimenti, anche disciplinari, in via d’urgenza
e sottoporli per la ratifica al Consiglio Direttivo,
10)
siglare accordi, patti, ecc. da sottoporre al Consiglio
Direttivo per la successiva ratifica.
In caso di sua assenza o impedimento o su sua delega
motivata le sue funzioni spettano al
Vice Presidente Vicario
o, in assenza anche di questi, al
vice Presidente Aggiunto.
In caso di contemporanea assenza sia del Presidente, del
vice Presidente vicario, del vice Presidente aggiunto o
dell’Amministratore le funzioni del Presidente spettano al
Membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.
Art. 13 - Il Segretario.
Il
Segretario
viene nominato tra i membri del Consiglio direttivo ed ha in
via principale i seguenti compiti:
1)
inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del
Consiglio direttivo e della Presidenza,
2)
inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni
dell’Assemblea dei soci,
3)
redigere e conservare i Verbali delle riunioni del Consiglio
Direttivo, delle Assemblee dei Soci e della Presidenza.
Il
Segretario
inoltre:
a)
garantisce il funzionamento delle strutture associative in
accordo col Presidente,
b)
segue e cura le questioni relative all’organizzazione
interna dell’Associazione come da
istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo,
c)
segue la raccolta delle quote sociali annuali in accordo col
Tesoriere,
d)
cura la raccolta dei dati delle persone fisiche e giuridiche
associate secondo le normative interne e giusto le normative
vigenti a protezione dei dati personali (c.d.
legge sulla privacy),
e)
tiene il contatto con le persone giuridiche private
(soci collettivi)
aderenti,
f)
assume le funzioni di
Amministratore
se all’uopo designato dal Consiglio Direttivo.
Ulteriori compiti del Segretario e relative modalità di
svolgimento sono precisati nell’apposito Regolamento Interno
Associativo e nelle altre normative e disposizioni interne.
Art. 14 - L’Amministratore.
L’Amministratore
viene nominato tra i membri del Consiglio Direttivo e, ferme
restando le potestà statutarie del
Presidente
e del
Vice Presidente Vicario,
è responsabile della gestione finanziaria dell’Associazione
e provvede ai pagamenti ed agli introiti rispettivamente su
mandati e reversali di incasso all’uopo predisposti;
gestisce la tenuta dei conti correnti e delle carte di
credito e debito con firma libera e disgiunta e della pronta
cassa.
Il
Presidente
ed il
Vice Presidente Vicario
rivestono automaticamente la qualifica di
Amministratore.
I Vice Presidenti Aggiunti ed il Segretario
possono ricoprire l’incarico di
Amministratore.
L'Amministratore
è responsabile della tenuta dei registri contabili
dell’Associazione, provvede alla registrazione delle
scritture contabili, emette i mandati di pagamento e le
reversali di incasso da trasmettere al Tesoriere, conserva
le pezze giustificative delle spese e degli introiti.
L'Amministratore
predispone in tempo utile le bozze del Bilancio Consuntivo e
Preventivo da sottoporre al
Consiglio direttivo
per la loro preventiva approvazione.
Ulteriori compiti dell’Amministratore
e le relative modalità di svolgimento dell’incarico sono
definiti nelle normative interne associative.
Art. 15 - La Presidenza.
Il
Consiglio Direttivo
può nominare i componenti della
Presidenza
la quale, se costituita, è organo di governo dell’ARCI
CACCIA Parma APS.
Fanno parte di diritto della
Presidenza
il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti
Aggiunti, il Segretario e l’Amministratore.
La
Presidenza,
se costituita:
1)
viene convocata e presieduta dal Presidente o in sua assenza
dal Vicepresidente Vicario con le stesse modalità di
convocazione del Consiglio Direttivo ed ha i seguenti
compiti: predispone gli strumenti necessari all'attuazione
del programma territoriale secondo le esigenze legislative e
locali proponendone strutture, organigrammi e relativi
responsabili al Consiglio Direttivo,
2)
garantisce l'attuazione delle linee programmatiche e delle
decisioni del Consiglio Direttivo,
3)
coordina l'attività delle eventuali unità locali,
4)
costituisce dei
Gruppi di lavoro, Studio ed attività
in breve anche i
“Settori”
di cui al successivo articolo 29, ne nomina i
Responsabili
e ne coordina l'attività.
Nel caso la
Presidenza
non venga costituita o venga in seguito sciolta i suoi
compiti sono mantenuti dal
Consiglio Direttivo.
Art. 16 - I Poteri di Rappresentanza.
Il
Presidente
ha la rappresentanza legale e giudiziale esclusivamente del
livello territoriale che rappresenta ed ha quindi facoltà:
1)
di contrarre obbligazioni in nome e per conto di essa,
2)
compiere con soggetti pubblici e privati tutti gli atti di
ordinaria e straordinaria amministrazione che siano
necessari o utili per attuare le decisioni degli organismi
direttivi o esecutivi, ivi compresa l'acquisizione o
cessione di beni mobili od immobili, l'apertura di fidi,
conti correnti bancari e postali, la concessione di garanzie
personali o reali a favore di terzi.
Il
Presidente
ed il
Vice Presidente Vicario
hanno facoltà di firma disgiunta nei limiti dell’ordinaria
amministrazione sui conti correnti e rapporti bancari e/o
postali e sulle carte di credito e debito dell’Associazione;
l’Amministratore,
se persona diversa dal
Presidente
e dal
Vice Presidente Vicario,
ha facoltà di firma disgiunta nei limiti dell’ordinaria
amministrazione sui conti correnti e rapporti bancari e/o
postali e sulle carte di credito e di debito
dell’Associazione compresa la loro apertura e chiusura.
Il
Presidente,
nello stesso espletamento delle sue funzioni, può farsi
assistere da persone all'uopo delegate per iscritto nel
rispetto delle norme associative.
In assenza del
Presidente
o su sua espressa delega la rappresentanza legale e
giudiziale spetta al
Vice Presidente Vicario.
Ulteriori disposizioni circa la tenuta dei predetti rapporti
bancari e postali, carte di debito e credito e relativi
poteri di firma e sulla tenuta della pronta cassa saranno
definiti dalle normative interne dell’Associazione.
Art. 17 - Gratuità delle cariche ed incarichi sociali e
divieti di carattere economico.
Le funzioni dei membri dell'Associazione che ricoprono
cariche od incarichi sociali sono completamente gratuite e
saranno rimborsate le sole spese personali effettivamente
sostenute per l'espletamento dell'incarico.
Il socio deve prestare la propria opera in seno
all'Associazione secondo le direttive impartite dagli
organismi dirigenti per mezzo di prestazioni personali,
spontanee, volontarie e gratuite.
Il socio può ricevere somme in denaro da parte
dell'Associazione ad esclusiva copertura delle spese
occasionali personali da lui realmente sostenute
nell'attività prestata stabilite all'atto della nomina,
previa documentazione ed entro i limiti preventivamente
stabiliti dall’assemblea dei soci.
L'associato non può in alcun modo e sotto alcuna forma
accettare compensi dai beneficiati delle sue prestazioni.
Al conflitto di interessi degli amministratori si applica
l'articolo 2475-ter del codice civile.
Art. 18 - Decadenza dalle cariche associative.
Gli eletti in tutti gli Organismi Dirigenti a tutti i
livelli, assenti ingiustificati per tre volte agli organismi
di appartenenza, sono dichiarati decaduti su proposta dei
Presidenti dei vari Organismi.
Art. 19 - L'Esercizio Sociale e il Bilancio.
L’esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina
con il 31 dicembre di ogni anno.
E’ fatto obbligo dell’approvazione del bilancio consuntivo
annuale ed il bilancio preventivo entro il 30 aprile di ogni
anno successivo a quello di riferimento.
Esclusivamente per motivi di natura eccezionale è tuttavia
possibile rinviare l’approvazione del bilancio consuntivo e
preventivo entro il 30 giugno, ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia previste dal codice civile.
La bozza del bilancio preventivo e consuntivo, predisposto
dall’Amministratore accompagnata dalla relazione scritta di
questi viene sottoposta alla preventiva valutazione del
Consiglio Direttivo.
Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto
consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate
accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste
da pagare, saranno destinate, con l’approvazione del
Consiglio Direttivo a finanziare le spese dell’anno
successivo a quello cui il consuntivo si riferisce, in
favore di attività istituzionali statutariamente previste,
in conformità alla legislazione vigente in materia.
E’ fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto
qualsiasi forma diretta o indiretta, dei proventi delle
attività, dell’avanzo e degli utili di gestione, nonché dei
fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l’intero
periodo di esistenza dell’Associazione ed all’atto del suo
scioglimento, salvo diversa disposizione di legge.
Nel caso di necessità di approvazione di variazioni di
bilancio dovute ad eventi non preventivabili il Consiglio
Direttivo convocherà l’Assemblea dei soci con le stesse
modalità di cui ai commi precedenti.
Art. 20 - Prevalenza del personale volontario rispetto a
lavoratori dipendenti.
Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla
realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione si avvale
in modo determinante e prevalente delle prestazioni
volontarie, personali e gratuite dei propri associati.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente
nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero
occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della
stessa.
L’Associazione può altresì avvalersi del servizio di
operatori previsti da leggi statali e regionali vigenti
quali ad esempio operatori del servizio civile
esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare
funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e
specializzare l'attività della stessa.
Art. 21 - Libri sociali.
I Libri sociali sono istituiti e tenuti in conformità alla
legislazione vigente; sono comunque libri obbligatori:
a. il libro degli associati o degli aderenti;
b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle
assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali
redatti i verbali redatti per atto pubblico;
c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo
di amministrazione
(Consiglio Direttivo);
d. il libro delle adunanze di eventuali altri organi
sociali.
I libri di cui alle lettere a), b) e c) del precedente
paragrafo, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo mentre
I libri di cui alla lettera d) del comma 1, sono tenuti a
cura dell'organo cui si riferiscono.
La forma dei libri sociali e le specifiche modalità relative
alla loro tenuta e consultazione sono altresì disciplinati
dalle normative interne.
Art. 22 - Tessera associativa.
Al nuovo socio viene rilasciata la tessera associativa.
La tessera è strettamente personale, riporta un numero
identificativo unico a livello associativo e per svolgere le
attività sociali l’associato deve averla con se.
In caso di recesso, decadenza o esclusione il socio ha
l’obbligo della restituzione della tessera associativa.
Ulteriori disposizioni relative alla tessera associativa
verranno definite nelle normative interne.
Art. 23 - Del Regolamento Interno Associativo, dei
Regolamenti Tecnici di Settore e delle Disposizioni
Attuative delle norme associative.
Al fine di disciplinare i vari settori della vita
associativa e ferme restando le prerogative che lo Statuto
conferisce all’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo
può approvare, ai sensi del precedente art. 11 comma 6°
lettera n) il
Regolamento Interno Associativo.
Il Consiglio Direttivo, può approvare altresì i
Regolamenti Tecnici
proposti dalla
Presidenza
ed emana le
Disposizioni Attuative
delle norme associative vigenti entrambi secondo le modalità
stabilite dal
Regolamento Interno Associativo.
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 11, il
Regolamento Interno Associativo
può altresì prevedere che l’emanazione delle Disposizioni
Attuative delle norme associative vigenti possa rientrare
nelle facoltà delegate dal Consiglio Direttivo al Presidente
fissandone la casistica, i criteri e le modalità. Il
Regolamento Interno Associativo
in particolare dovrà normare in modo esemplificativo ma non
esaustivo:
1)
i casi di incompatibilità a livello di cariche ed incarichi
sociali,
2)
i casi di eventuale conflitto di interesse,
3)
le modalità di gestione dell'amministrazione contabile e la
trasparenza dei bilanci,
4)
la tenuta dei libri sociali e la trasparenza degli atti
amministrativi sociali,
5)
le norme per la salvaguardia dei dati personali dei soci e
delle persone terze oggetto di controllo da parte del
proprio personale abilitato al servizio pubblico di
vigilanza volontaria ambientale ai sensi della normativa
vigente in materia,
6)
le modalità di adozione delle norme per la sicurezza sul
lavoro dei volontari e dell'eventuale personale dipendente o
lavoratori autonomi e relativi dispositivi di protezione
individuale ai sensi della normativa vigente in materia,
7)
i poteri di firma e di delega di rappresentanza,
8)
la disciplina delle attività sportive e ricreative,
9)
le modalità di adozione del Regolamento Tecnico di Settore
relativo all'attività del servizio di vigilanza volontaria
ambientale denominato “Regolamento
di Disciplina del Servizio delle Guardie Giurate
Volontarie”.
Le normative interne associative debbono essere portate a
conoscenza di tutti i soci nel modo più ampio e diffuso.
Art. 24 - Autonomia giuridica amministrativa e patrimoniale
dei soggetti collettivi aderenti.
I sodalizi (persone giuridiche) aderenti all’ARCI
CACCIA Parma APS,
sono retti da propri statuti e conservano la propria
autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.
Art. 25 - Patti federativi, accordi di affiliazione,
cooperazione e partecipazione.
Il
Consiglio Direttivo
può stabilire ad ogni livello patti federativi, accordi di
affiliazione, accordi di cooperazione e di partecipazione
con Associazioni ed Enti i cui scopi non siano in
discordanza con quelli del presente statuto.
Sono esclusi gli atti di fusione o confluenza che possono
essere deliberati esclusivamente dall’Assemblea
Straordinaria dei Soci.
Ulteriori modalità relative alla sottoscrizione dei patti ed
accordi di cui sopra verranno definite nelle normative
interne.
Art. 26 - Autonomia delle obbligazioni assunte da istanze
federate, affiliate o cooperanti.
Ogni istanza collettiva federata, cooperante o affiliata in
qualsiasi forma all’Associazione risponde autonomamente
delle obbligazioni assunte dalla stessa.
Art. 27 - Partecipazioni in associazioni od Enti.
Il Consiglio Direttivo può stabilire accordi di
partecipazione con associazioni ed enti i cui scopi non
siano in discordanza con quelli del presente statuto.
Può altresì aderire ad organismi territoriali di
coordinamento pubblici e privati, enti i cui scopi non siano
in discordanza con quelli del presente statuto.
Se l’Associazione, partecipando agli organismi di cui ai
precedenti paragrafi, venisse richiesta di compiere esborsi
o di assumere impegni finanziari o di firma eccedenti quelli
fissati nel bilancio preventivo il Consiglio Direttivo deve
ottenere autorizzazione preventiva a procedere
dall’Assemblea che provvederà a rettificare le relative
poste nel bilancio preventivo.
Ulteriori modalità relative agli accordi di partecipazione
di cui ai paragrafi precedenti verranno definite nelle
normative interne.
Art. 28 - Copertura assicurativa degli associati.
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia
di assicurazione dei soci e dei volontari delle
associazioni, i soci individuali dell’ARCI
CACCIA Parma APS
per svolgere le attività istituzionali debbono essere
assicurati con una polizza contro gli infortuni e le
malattie connessi allo svolgimento dell’attività associativa
e con una polizza per la loro responsabilità civile per
eventuali danni cagionati a terzi durante l’attività
associativa.
Può essere prevista altresì una polizza per la difesa legale
degli associati.
La tipologia, la durata e le modalità di stipula delle
suddette polizze e di ogni altra polizza assicurativa
stipulata dall’Associazione a tutela degli associati e del
patrimonio sociale, comprese le assicurazioni obbligatorie e
facoltative relative ad eventuali veicoli, rimorchi e
natanti di proprietà, vengono stabilite dal
Consiglio Direttivo.
Restano fermi gli obblighi di legge relativi alle
assicurazioni dei volontari.
Art. 29 - Gruppi di Lavoro, di Studio e di Attività in breve
i “Settori”.
L'ARCI
CACCIA Parma APS,
per la realizzazione dei suoi scopi statutari e per
garantire la più ampia articolazione delle attività al suo
interno costituisce dei
Gruppi di Lavoro, di Studio e di Attività
che vengono anche denominati in breve
“Settori”.
I
Settori
sono la sede naturale di incontro del socio individuale e
collettivo ed hanno la responsabilità di sviluppare percorsi
di ricerca e di innovazione nelle attività specifiche e nei
loro aspetti associativi.
I
Settori
non hanno autonomia finanziaria e patrimoniale né
rappresentanza legale e giudiziale salvo specifiche deleghe
o procure scritte del Presidente e formalmente accettate dai
delegati.
Ogni
Settore
è diretto da un
Responsabile
nominato dalla Presidenza e scelto anche tra i soci non
membri della
Presidenza
o del
Consiglio Direttivo;
in quest’ultimo caso il
Responsabile del Settore
può partecipare, se convocato, alle riunioni dei predetti
Organismi Dirigenti senza diritto di voto.
Il
Responsabile del Settore
può compiere atti di rilevanza esterna esclusivamente previa
delega del Presidente dell’ARCI
CACCIA Parma APS.
I
Settori,
anche su proposta dei rispettivi
Responsabili,
devono dotarsi di
Regolamenti Tecnici
coerenti con le politiche dell’ARCI
CACCIA Parma APS,
Regolamenti che devono essere sottoposti dalla
Presidenza
all’approvazione del
Consiglio Direttivo.
Ai fini di una migliore gestione del territorio volta al
rispetto delle norme sull’attività venatoria, sulla pesca,
sulla tutela dell’ambiente, della fauna selvatica ed ittica
e degli animali in genere viene fin d’ora costituito il
Settore
che si occupa della vigilanza volontaria ambientale e che
viene denominato
Servizio Vigilanza Volontaria
o chiamato anche “Corpo
di Vigilanza Volontaria”,
diretto da un
Responsabile
nominato dalla
Presidenza
tra le Guardie Volontarie dell'Associazione e denominato il
Coordinatore del Servizio di Vigilanza Volontaria
o in breve anche il “Coordinatore
della Vigilanza”.
In accordo con le finalità istituzionali stabilite dalla
Legge n. 157/92 e s.m. e dal R.D. n. 1604/31 l’ARCI
CACCIA Parma APS
promuove l’istituzione di Guardie Giurate Volontarie
Venatorie ed Ittiche tra i propri associati in possesso dei
requisiti ed abilitazioni di legge.
Inoltre ai fini della tutela degli animali d’affezione e da
compagnia e dell’ambiente naturale l’associazione promuove
altresì l’istituzione di Guardie Giurate Volontarie
Zoofile-Ambientali ed Ecologiche tra i propri associati in
possesso dei requisiti e relative abilitazioni di legge.
Le
Guardie Giurate Volontarie
svolgeranno il proprio servizio a titolo gratuito nelle
materie, negli ambiti territoriale e con i poteri e relativi
limiti ad essi conferiti dalle normative vigenti e con il
coordinamento degli Enti pubblici a ciò preposti per legge.
Art. 30 - Scioglimento dell’Associazione.
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato
dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo
è devoluto dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 9 del
Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive
modifiche e previo parere positivo dell'Ufficio di cui
all'articolo 45, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 e successive modifiche, e salva diversa
destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo
Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo
sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia
Sociale.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un
liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche
la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed
estingua le obbligazioni in essere.
Ulteriori modalità e procedure inerenti lo scioglimento
dell'associazione sono disciplinati dalle normative interne.
Art. 31 - Affiliazione all’ARCI CACCIA Nazionale.
Ferma restando la sua completa autonomia amministrativa,
contabile, giuridica e patrimoniale l'associazione
ARCI CACCIA Parma APS
aderisce all’ARCI
CACCIA Nazionale
con sede in Roma, Largo Nino Franchellucci n. 65 – 00155
Roma (RM),
Codice Fiscale n. 97044280580,
associazione riconosciuta con Decreto del Ministero
Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministro
dell’Interno, del 02/02/1974 (pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale il 25 Marzo 1974) ai sensi e per gli effetti della
Legge n. 799 del 02/08/1967 ed associazione culturale
riconosciuta dal Ministero degli Interni come Ente avente
finalità assistenziali con Decreto del 02/08/1967 visto il
Decreto Legislativo 10/7/1948 n. 705,
della quale adotta le indicazioni statutarie e regolamentari
operative non in palese contrapposizione con quelle previste
nel presente Statuto.
Conseguentemente l’ARCI
CACCIA Parma APS
aderisce anche alla struttura di coordinamento territoriale
regionale dell’ARCI
CACCIA Nazionale
e denominata
ARCI CACCIA Comitato Regionale dell’Emilia.-Romagna
con sede a Bologna (BO) in Via Corticella n. 145 – Codice
Fiscale n. 92010980370 - della quale adotta le indicazioni
statutarie e regolamentari operative non in palese
contrapposizione con quelle previste nel presente Statuto.
I Delegati designati a rappresentare l’Associazione presso
dell’ARCI
CACCIA Nazionale
e le sue strutture di coordinamento territoriali vengono
nominati dall’Assemblea dei soci.
Art. 32 - Norme finali e di rinvio.
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si
fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge
vigenti ed in particolare a quelle relative alle
Associazioni del Terzo Settore.
A decidere per eventuali controversie è competente il Foro
di Parma
Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 17
luglio 2021.
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