STATUTO DELL’ “ARCI CACCIA Federazione Provinciale di Parma APS”

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede legale.

E’ costituita, ai sensi della legislazione nazionale e regionale relativa al “Terzo Settore” ed in particolare del Decreto Legislativo del 03/07/2017 n. 117 così modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018, n. 105 nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, una libera Associazione di promozione sociale (APS) denominata “ARCI CACCIA Federazione Provinciale di Parma APS” in breve anche “ARCI CACCIA Parma APS” con sede legale nel comune di Parma (PR) in Via del Taglio n. 6 operante senza fini di lucro.

L’Acronimo dell’associazione è ARCICACCIAPR.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’ARCI CACCIA Parma APS è una Federazione dotata di una stabile organizzazione che ha come scopo principale quello di favorire l’esercizio venatorio nella tutela, nel rispetto e nella conservazione dell’ambiente e della fauna selvatica attraverso un’attenta gestione e l’uso compatibile dell’ambiente stesso ed è organizzata per settori specifici legati alle attività svolte prevalentemente negli Ambienti agro-silvo-pastorali ed acquatici.

Tali attività sono rivolte prevalentemente alla promozione dell’esercizio venatorio, della cinofilia, dell’esercizio della pesca, alla tutela della fauna selvatica, ittica e degli animali in genere ed alla valorizzazione della natura, dell’ambiente, del territorio, del paesaggio ed al suo uso razionale.

L’ARCI CACCIA Parma APS è pertanto la Federazione:

1. dei praticanti l’attività venatoria e la cinofilia, dei pescatori sportivi e ricreativi, dei subacquei, dei nautici sportivi e diportisti, delle Guardie Giurate Volontarie Venatorie, Ittiche, Ecologiche, Zoofile ed Ambientali, dei volontari impegnati nella protezione civile e nella tutela ambientale,

2. di tutti quei cittadini che pur non svolgendo alcuna delle attività previste ma che avendo

    attinenza con gli scopi e le finalità della Federazione intendono vivere insieme esperienze sociali, culturali, ricreative e formative dell’informazione e della conoscenza scientifica,

3. di coloro che intendono lo sport quale manifestazione della socializzazione, dello spirito

dell’avventura, del piacere della gara disinteressata e nel rispetto di tutti i cittadini al

godimento dell’ambiente inteso come patrimonio inalienabile da salvaguardare.

L’ARCI CACCIA Parma APS bandisce il razzismo, l’emarginazione e le discriminazioni sociali e pone a propria base la pratica dei valori della solidarietà, delle alleanze e del pluralismo.

Nell’ambito della vita associativa vigono le pari opportunità di genere tra gli associati nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

L'organizzazione e la struttura interna dell’Associazione sono regolati da principi democratici.

L'Associazione opera nel rispetto del presente Statuto, della Costituzione Italiana e delle leggi vigenti ed è autonoma sotto il profilo organizzativo, contabile, patrimoniale, processuale, ecc..,

 

Art. 2 - Scopi ed attività.

L’Associazione persegue interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuato di attività di

promozione sociale a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

1.    organizzare e svolgere servizi finalizzati al miglioramento dell’ambiente ed all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali anche per il tramite dell’organizzazione dei cittadini che esercitano l’attività venatorie e/o assimilata con l’obiettivo primario di realizzare la piena attuazione delle finalità contenute nella Legge n.157/92 e s.m.i. “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”,

2.    organizzare tutti coloro che intendono impegnarsi sui temi ambientali e faunistici del territorio per proteggerlo,

3.    promuovere la partecipazione dei propri associati negli Ambiti Territoriali di caccia (AA.TT.CC.) e negli altri istituti faunistici ambientali previsti dalle leggi vigenti quali strumenti fondamentali per la gestione sociale, democratica e partecipata del territorio e per affermare un’attività venatoria eco-compatibile e popolare.

L’ARCI CACCIA Parma APS al fine di valorizzare la gestione del territorio promuove anche in collaborazione con altri soggetti associati la costituzione di fondazioni ed altre forme di coordinamento a livello territoriale e provinciale degli AA.TT.CC. che agiscono in campo venatorio ed altresì promuove anche le seguenti attività connesse:

a)    difesa e tutela dell’ambiente naturale,

b)   collaborazione con le Associazioni Agricole presenti sul territorio per una corretta gestione del territorio e per favorire l’incremento delle popolazioni faunistiche autoctone,

c)    tutela e riproduzione della fauna selvatica con particolare impegno nella lotta contro il bracconaggio,

d)   educazione dei cacciatori al rigoroso rispetto di tutte le norme venatorie, legali e deontologiche e promozione di corsi di formazione destinati agli aspiranti cacciatori al fine di poter sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio venatorio,

e)    volontariato ambientalista e per la protezione civile, attività di prevenzione e difesa ambientale con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi, al contrasto dell’inquinamento ed al pronto intervento in caso di calamità naturali,

f)     vigilanza venatoria, ittica, ecologica, zoofila ed ambientale,

g)   promozione di discipline sportive ed attività motorie, intese come strumento di conoscenza e valorizzazione della natura ed in particolare le seguenti: 1) cinofilia, 2) tiro sportivo, 3) tiro con l’arco, 4) falconeria, 5) speleologia, 6) caccia fotografica, 7) micologia, 8) raccolta dei tartufi, 9) escursionismo, 10) la pesca sportiva,

h)   gestione di aree naturali protette o di importanza storico culturale, in collaborazione con gli enti locali competenti,

i)     applicazione dei trattati internazionali che promuovono la riduzione dei gas inquinanti

j)     promozione delle varie forme di energie rinnovabili.

 

 

 

 

In particolare per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

a.     realizzare iniziative per la tutela della fauna selvatica ed ittica e la promozione della caccia e della pesca tese altresì a realizzare una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente unaarchitrave del proprio modello di sviluppo anche attraverso l’attività di propri associati a cui sia stata conferita a norma delle leggi vigenti in materia la qualifica di Guardia Giurata Volontaria Venatoria, Ittica, Ecologica, Ambientale, Zoofila o rivestano la qualifica di Operatore Faunistico-Ambientale Volontario,

b.     operare e vigilare sulla tutela degli animali da affezione e degli animali in genere anche attraverso l’attività di propri associati a cui sia stata conferita, a norma delle leggi vigenti in materia, la qualifica di Guardia Giurata Volontaria Zoofila o di Operatore Zoofilo Volontario, valorizzare e difendere il patrimonio forestale anche attraverso l’opera di propri associati a cui sia stata conferita, a norma delle leggi vigenti in materia, la qualifica di Guardia Giurata Volontaria o di Operatore Faunistico-Ambientale Volontario,

c.     promuovere attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola, nel settore della salvaguardia dell'ambiente, dell’educazione all’esercizio della caccia e della pesca, delle norme a tutela degli animali d’affezione e da compagnia, della protezione civile, della tutela della salute, della prevenzione degli infortuni, ecc,

d.     organizzare corsi di formazione ed aggiornamento professionale: per Guardie Giurate Volontarie Venatorie, Ittiche, Ecologiche, Zoofile ed Ambientali, per Operatori Faunistici Volontari anche addetti al controllo delle popolazioni selvatiche; operatori volontari per la protezione civile; operatori per la conoscenza e la tutela dell’ambiente e la divulgazione scientifica,

e.     organizzare corsi di avvicinamento alla tutela della fauna selvatica ed ittica e dell’ambiente naturale, all’esercizio venatorio e della pesca ai sensi della legislazione vigente in materia,

f.       partecipare attivamente, anche in collaborazione con le associazioni piscatorie, alle azioni ed alle attività previste per le all’interno della vigente legislazione nazionale e regionale in materia di tutela della fauna ittica e dell’ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse,

g.     organizzare gare cinofile, gare di tiro a volo e di tiro sportivo, gare di pesca sportiva tra i propri associati o aperte ad altri soggetti nel rispetto della legislazione statale e regionale in materia,

h.     prestare il proprio contributo umano e tecnico per mezzo dei propri associati nell'attività della Protezione Civile, nella previsione, nella prevenzione e nel soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda da parte delle competenti Autorità la necessità dell'intervento sia sul territorio nazionale che all’estero,

i.       promuovere ed attuare la lotta contro gli incendi boschivi anche attraverso l’attività di propri associati ed in particolare di Operatori Volontari a cui sia stata riconosciuta a norma delle leggi vigenti in materia l’abilitazione ad operare sulla linea del fuoco come spegnitori degli incendi boschivi e/o l’abilitazione allo svolgimento dei servizi di avvistamento degli incendi boschivi,

j.       promuovere la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico,

k.     promuovere servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione dei diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio,

l.       avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente statuto,

m.    divulgare, attraverso i normali canali informativi, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza; di realizzare nel modo più opportuno possibile corsi di addestramento dei soci volontari operativi, di collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni in genere per la raccolta, elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia,

n.     promuovere le attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo,

o.     prestare attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale nell’ambito della sicurezza urbana ovvero del disagio sociale nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia,

p.     svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 - Risorse economiche.

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della

propria attività da:

1.    quote e contributi degli associati,

2.    eredità, donazione e legati,

3.    contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche,

4.    contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali,

5.    entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, proventi rivenienti da attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale dell’Associazione purché consentite dallo Statuto.

6.    erogazioni liberali degli associati e dei terzi,

7.    entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi),

8.    altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione ne all’atto del suo scioglimento.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Esclusivamente per motivi di natura eccezionale è tuttavia possibile rinviare l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 giugno, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia previste dal codice civile.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione.

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche (soci individuali), sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico (soci collettivi).

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L’adesione delle persone giuridiche private all’Associazione avviene nelle modalità e nei limiti fissati dalle normative vigenti con particolare riferimento alle normative afferenti al Terzo Settore.

Art. 5 - Criteri di ammissione dei soci.

L’ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di

apposita richiesta scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al

presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi

dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo comunica la deliberazione all’interessato e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa.

Il libro dei soci è istituito e tenuto secondo le normative vigenti in materia; ulteriori disposizioni circa la forma e la tenuta del libro dei soci sono definite dalle normative interne.

Il versamento della quota annuale di adesione è condizione essenziale per il perfezionamento dell’iter di accoglimento della richiesta di adesione avanzata dal richiedente e per il riconoscimento del suo status di socio.

L'eventuale reiezione della domanda da parte del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta al richiedente entro sessanta (60) giorni, l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto all’assemblea degli associati; la pronuncia dell’assemblea dei soci sul ricorso avverrà, se non appositamente convocata, nella sua prima convocazione successiva.

L'eventuale reiezione della domanda da parte del Consiglio Direttivo deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta al richiedente entro sessanta (60) giorni, l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto all’assemblea degli associati; la pronuncia dell’assemblea dei soci sul ricorso avverrà, se non appositamente convocata, nella sua prima convocazione successiva.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

Rappresentano requisiti essenziali per i potenziali soci persone fisiche ai fini dell’adesione all’Associazione:

1) essere in possesso della cittadinanza di uno Stato,

2) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo,

3) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione,

4) non essere stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali o locali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

Per poter aderire all’Associazione l’aspirante socio deve presentare un’apposita richiesta scritta di adesione su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo da presentare di persona al Presidente o ad altro socio incaricato dal Presidente che sia autorizzato al trattamento dei dati personali e pertanto autorizzato a ricevere i dati personali dell’aspirante socio ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Prima di fornire all’interessato il predetto modulo di richiesta di adesione il Presidente od altro incaricato gli consegnano la prescritta informativa sul trattamento dei suoi dati personali da parte dell’Associazione.

Il trattamento dei dati personali dei soci viene eseguito dall’Associazione esclusivamente per fini istituzionali.

 

Una volta ricevuta e letta attentamente l’informativa il richiedente deve compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il modulo di richiesta di adesione che contiene una specifica dichiarazione dell’interessato che esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Associazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Il rifiuto da parte del richiedente di fornire il consenso all’Associazione per il trattamento dei dati personali ai fini istituzionali comporta l’impossibilità all’instaurazione di qualsiasi rapporto tra egli e l’Associazione e conseguentemente il mancato accoglimento della domanda di adesione.

Alla domanda di adesione il richiedente dovrà altresì allegare copia della documentazione richiestagli dal Presidente od altro incaricato secondo le prescrizioni e modalità previste dalle norme interne associative.

La richiesta di adesione così corredata viene trasmessa al Consiglio Direttivo per la deliberazione in merito al suo accoglimento.

Per i soggetti collettivi la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Ulteriori modalità relative alle procedure di adesione degli aspiranti soci sono stabilite dalle normative interne.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Le quote annuali sono indivisibili.

Le modalità e le condizioni di iscrizione dell’ARCI CACCIA Parma APS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dal Regolamento Interno Associativo e comunque nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi vigenti in materia.

Art. 6 - Criteri di esclusione dei soci.

La qualità di socio si perde:

1) per decesso, relativamente ai soci individuali e per scioglimento, fusione, incorporazione, chiusura in qualsivoglia modalità eseguite relativamente ai soci collettivi,

2) per recesso,

3) per decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi due mesi dal sollecito,

4) per esclusione: a) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione,

b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione; il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione del recesso il socio ha l’obbligo di restituire all’Associazione tutto l’eventuale materiale di proprietà sociale precedentemente assegnatogli in dotazione; della restituzione del materiale al socio viene rilasciata debita ricevuta.

 

 

 

Il socio decade automaticamente in caso di:

1) mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine massimo del 31 gennaio dell’anno di riferimento previo sollecito scritto con invito a regolarizzare la propria posizione morosa; decorsi inutilmente 2 (due) mesi dal 31 gennaio ed in caso di mancata regolarizzazione della propria posizione morosa,

2) mancato versamento della quota sociale per due anni consecutivi. Il Consiglio Direttivo provvede ad annotare la decadenza del socio nel libro dei soci.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione al socio della sua decadenza dalla qualità di associato il socio decaduto ha l’obbligo di restituire all’Associazione tutto l’eventuale materiale di proprietà sociale a lui assegnato in dotazione; della restituzione del materiale al socio verrà rilasciata debita ricevuta.

In caso di mancata riconsegna del materiale associativo da parte del socio receduto o decaduto entro il termine sopra determinato di 15 (quindici) giorni il Presidente invia immediatamente un sollecito all’interessato con l’intimazione alla riconsegna del materiale entro 15 (quindici) giorni dalla data del sollecito.

Il socio moroso non può partecipare alle attività associative e non ha diritto all’elettorato fino alla sistemazione della propria posizione debitoria nei confronti dell’Associazione.

L’esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata; in tal caso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento di esclusione si intende sospeso e l’eventuale esclusione diventa operante dall’annotazione sul libro dei soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il socio receduto, decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Il recesso o l’esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

In caso di mancata ottemperanza dell’intimazione di riconsegna del materiale in dotazione da parte del socio receduto, decaduto o escluso il Consiglio Direttivo può conferire mandato al Presidente di adire alle vie legali per salvaguardare l’integrità del patrimonio associativo.

Art. 7 - Sanzioni disciplinari a carico dei soci.

Per le violazioni o per mancanze ritenute non così gravi da essere punite con l’esclusione del socio potranno essere applicate a questi le seguenti sanzioni disciplinari:

1) richiamo verbale,

2) richiamo scritto.

Il socio nel caso di richiamo verbale e scritto ha facoltà di replica e può chiedere di essere sentito dal Consiglio Direttivo o può inviare a detto organismo dirigente degli scritti difensivi.

In caso di soci persone giuridiche le comunicazioni relative all’esclusione, alle sanzioni ed ai provvedimenti disciplinari vanno indirizzate sia alla sede legale della persona giuridica sia al legale rappresentante del sodalizio presso la sua residenza o domicilio.

Le esclusioni, la decadenza, le sanzioni ed i provvedimenti disciplinari vengono annotati nel libro dei soci tenuto dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dalle normative interne.

Art. 8 - Diritti e doveri dei soci.

I soci hanno diritto a:

1) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione,

2) godere dell’elettorato attivo e passivo, nel caso di persone fisiche minorenni l’elettorato sarà esercitato da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari,

3) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia,

4) usufruire ed erogare i servizi organizzati dall’Associazione. Ogni socio ha il diritto di non applicare le decisioni degli Organi dell’Associazione qualora le ritenga in contrasto con le norme del presente Statuto o con le leggi vigenti. Tale rifiuto sarà sottoposto al giudizio del Consiglio Direttivo e, se ritenuto immotivato, può essere causa di esclusione.

I soci sono obbligati a:

1) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi,

2) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione,

3) versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo 5,

4) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 9 - Organi dell’Associazione.

Sono organi dell’Associazione:

1) l’Assemblea dei soci,

2) il Consiglio direttivo,

3) il Presidente,

4) il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti Aggiunti e l’Amministratore,

5) la Presidenza,

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

Possono essere eletti solo i soci maggiorenni aderenti all’organizzazione; è esclusa la possibilità di attribuire cariche a membri di diritto o a soggetti terzi all’associazione o soggetti interni diversi dalla base associativa.

Gli organismi dirigenti dell’ARCI CACCIA Parma APS eletti dall’Assemblea restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Art. 10 - L’Assemblea dei soci.

L’assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso; la regolarizzazione del socio in merito al versamento della quota sociale può avvenire anche il giorno dell’assemblea prima dell’inizio della sessione.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nel caso che al momento dell’assemblea l’associazione possegga un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati nel caso in cui il numero di associati non sia inferiore a cinquecento; il numero delle deleghe massime conferibili ad un associato sarà specificata nella lettera di convocazione.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

E’ consentito l'intervento dei soci all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota; le relative procedure di intervento e voto vengono appositamente disciplinate dalle normative interne.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente Vicario ed in assenza di entrambi da uno dei Vice Presidenti Aggiunti; in assenza sia del Presidente che di tutti i Vice Presidenti l’assemblea è presieduta da altro membro del Consiglio Direttivo specificatamente eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

1) nomina i componenti del Consiglio Direttivo,

2) approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio,

3) stabilisce l'entità della quota associativa annuale,

4) si esprime sull’esclusione dei soci dall'associazione,

5) si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati,

6) delibera l’approvazione del Regolamento Interno su proposta del Consiglio direttivo,

7) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo,

8) fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale,

9) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali,

10) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.

L’Assemblea straordinaria:

delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'elezione degli organismi dirigenti avviene di norma a scrutinio segreto salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

I verbali di ogni riunione dell’Assemblea dei soci, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Le delibere assembleari ed i relativi verbali vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario e possono essere consultati dai soci con possibilità di ottenerne copia; le delibere ed i verbali assembleari o loro estratti possono anche essere pubblicati sul sito elettronico (URL) dell’Associazione, se presente.

Le modalità di pubblicazione e di consultazione degli atti assembleari e le relative formalità per richiederne copia sono disciplinate dalle normative interne tenendo anche conto delle norme vigenti poste a tutela dei dati personali degli associati.

Ogni persona giuridica associata, affiliata o federata, può esprimere da uno sino al massimo di cinque rappresentanti nell’Assemblea dei soci dell’ARCI CACCIA Parma APS in base alla proporzione di un rappresentante ogni 20 (venti) soci; i rappresentanti delle persone giuridiche associate, affiliate o federate (soci collettivi) debbono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 comma 8° dello Statuto.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 25 (venticinque), eletti dall’Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; il consigliere così sostituito rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ll Consiglio Direttivo:

a) nomina al suo interno un Presidente,

b) nomina al suo interno un Vice-Presidente Vicario,

c) nomina al suo interno da uno a due Vice Presidenti aggiunti

d) nomina al suo interno un Segretario,

e) nomina al suo interno un Amministratore,

g) può nominare al proprio interno i membri componenti la Presidenza,

h) cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea dei soci,

i) predispone le bozze del bilancio o rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci,

l) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati,

m) delibera sulla decadenza dei soci e commina le sanzioni disciplinari a carico degli associati,

n) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni e sottoporlo, se ritenuto opportuno, alla ratifica dell’Assemblea dei soci,

o) delega eventuali specifici poteri e compiti al Presidente o ad altri membri del Consiglio direttivo nei limiti delle leggi vigenti in materia e nel rispetto delle norme associative,

p) convalida accordi, patti, ecc. siglati dal Presidente,

q) ratifica provvedimenti, anche disciplinari, presi in via d’urgenza dal Presidente,

r) emana eventuali Disposizioni di Attuazione delle norme associative,

s) adotta eventuali provvedimenti disciplinari da comminarsi ai soci,

t) delibera l’eventuale adozione dello stemma, del motto e dell’inno associativi e le loro variazioni e, se ritenuto opportuno, ne richiede la ratifica all’Assemblea,

u) delibera l’eventuale adozione di particolari uniformi, distintivi e le loro variazioni destinati alle Guardie Volontarie o agli Operatori Volontari, sottoporli se ritenuto opportuno, alla ratifica dell’Assemblea e, ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, avanzarne l’istanza di approvazione alle competenti Autorità,

v) delibera gli eventuali Regolamenti di Disciplina del Servizio delle Guardie Volontarie e le loro variazioni, sottoporli se ritenuto opportuno, alla ratifica dell’Assemblea e, ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, avanzarne l’istanza di approvazione alle competenti Autorità,

z) designa i propri rappresentanti negli organismi pubblici ai sensi delle disposizioni vigenti,

w) stabilisce i rapporti con le altre associazioni venatorie, con le pubbliche istituzioni e con le forze politiche e sociali,

k) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da uno dei due Vice Presidenti Aggiunti o dall’Amministratore, in mancanza di tutti costoro, dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi a mezzo posta o mediante altro mezzo telematico legalizzato (fax, e-mail, posta elettronica certificata, sistema interattivo in internet), da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vicepresidente Vicario, lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

E’ consentito l'intervento dei soci membri del Consiglio Direttivo alle riunioni del predetto organismo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa e vota; le relative procedure di intervento e voto vengono appositamente disciplinate dalle normative interne. Lo stesso vale per le riunioni della Presidenza.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o, in sua assenza da chi ha svolto le funzioni di segretario su richiesta del presidente della riunione e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

Le delibere consiliari ed i relativi verbali vengono inseriti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto dal Segretario e possono essere consultati dai soci con possibilità di ottenerne copia; le delibere consiliari possono anche essere pubblicate sul sito elettronico (URL) dell’Associazione, se presente.

Le modalità di pubblicazione degli atti consiliari e le relative formalità per la loro consultazione e per il rilascio di copie da parte dei soci sono disciplinate dalle normative interne tenendo anche conto delle norme vigenti poste a tutela dei dati personali degli associati.

Fermo restando quanto precede, ulteriori modalità di funzionamento del Consiglio direttivo vengono definite dalle normative interne.

Art. 12 - Il Presidente ed i Vice Presidenti.

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente Vicario, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente Vicario convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri.

In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Fermo restando quanto precede, il Presidente ha le seguenti funzioni:

1) avere la rappresentanza legale e giudiziale dell'associazione sia per l'ordinaria che la straordinaria amministrazione ed esercitare i compiti di rappresentanza e di collegamento esterni inerenti i rapporti dell’ARCI CACCIA Parma APS,

2) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e la Presidenza,

3) convocare e presiedere l’assemblea dei soci su richiesta del Consiglio Direttivo,

4) proporre al Consiglio direttivo la nomina del Vice Presidente Vicario,

5) proporre al Consiglio direttivo la nomina da uno a due Vice Presidenti Aggiunti con

funzioni specifiche,

6) proporre al Consiglio direttivo la nomina dell’Amministratore,

7) coordinare le attività associative secondo le linee stabilite dall'Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo,

8) assicurare il regolare funzionamento degli organismi,

9) prendere provvedimenti, anche disciplinari, in via d’urgenza e sottoporli per la ratifica al Consiglio Direttivo,

10) siglare accordi, patti, ecc. da sottoporre al Consiglio Direttivo per la successiva ratifica.

In caso di sua assenza o impedimento o su sua delega motivata le sue funzioni spettano al Vice Presidente Vicario o, in assenza anche di questi, al vice Presidente Aggiunto.

In caso di contemporanea assenza sia del Presidente, del vice Presidente vicario, del vice Presidente aggiunto o dell’Amministratore le funzioni del Presidente spettano al Membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Art. 13 - Il Segretario.

Il Segretario viene nominato tra i membri del Consiglio direttivo ed ha in via principale i seguenti compiti:

1) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni del Consiglio direttivo e della Presidenza,

2) inviare, su richiesta del Presidente, le convocazioni dell’Assemblea dei soci,

3) redigere e conservare i Verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, delle Assemblee dei Soci e della Presidenza.

Il Segretario inoltre:

a) garantisce il funzionamento delle strutture associative in accordo col Presidente,

b) segue e cura le questioni relative all’organizzazione interna dell’Associazione come da

istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo,

c) segue la raccolta delle quote sociali annuali in accordo col Tesoriere,

d) cura la raccolta dei dati delle persone fisiche e giuridiche associate secondo le normative interne e giusto le normative vigenti a protezione dei dati personali (c.d. legge sulla privacy),

e) tiene il contatto con le persone giuridiche private (soci collettivi) aderenti,

f) assume le funzioni di Amministratore se all’uopo designato dal Consiglio Direttivo.

Ulteriori compiti del Segretario e relative modalità di svolgimento sono precisati nell’apposito Regolamento Interno Associativo e nelle altre normative e disposizioni interne.

Art. 14 - L’Amministratore.

L’Amministratore viene nominato tra i membri del Consiglio Direttivo e, ferme restando le potestà statutarie del Presidente e del Vice Presidente Vicario, è responsabile della gestione finanziaria dell’Associazione e provvede ai pagamenti ed agli introiti rispettivamente su mandati e reversali di incasso all’uopo predisposti; gestisce la tenuta dei conti correnti e delle carte di credito e debito con firma libera e disgiunta e della pronta cassa.

Il Presidente ed il Vice Presidente Vicario rivestono automaticamente la qualifica di Amministratore.

I Vice Presidenti Aggiunti ed il Segretario possono ricoprire l’incarico di Amministratore.

L'Amministratore è responsabile della tenuta dei registri contabili dell’Associazione, provvede alla registrazione delle scritture contabili, emette i mandati di pagamento e le reversali di incasso da trasmettere al Tesoriere, conserva le pezze giustificative delle spese e degli introiti.

L'Amministratore predispone in tempo utile le bozze del Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre al Consiglio direttivo per la loro preventiva approvazione.

Ulteriori compiti dell’Amministratore e le relative modalità di svolgimento dell’incarico sono definiti nelle normative interne associative.

Art. 15 - La Presidenza.

Il Consiglio Direttivo può nominare i componenti della Presidenza la quale, se costituita, è organo di governo dell’ARCI CACCIA Parma APS.

Fanno parte di diritto della Presidenza il Presidente, il Vice Presidente Vicario, i Vice Presidenti Aggiunti, il Segretario e l’Amministratore.

La Presidenza, se costituita:

1) viene convocata e presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente Vicario con le stesse modalità di convocazione del Consiglio Direttivo ed ha i seguenti compiti: predispone gli strumenti necessari all'attuazione del programma territoriale secondo le esigenze legislative e locali proponendone strutture, organigrammi e relativi responsabili al Consiglio Direttivo,

2) garantisce l'attuazione delle linee programmatiche e delle decisioni del Consiglio Direttivo,

3) coordina l'attività delle eventuali unità locali,

4) costituisce dei Gruppi di lavoro, Studio ed attività in breve anche i “Settori” di cui al successivo articolo 29, ne nomina i Responsabili e ne coordina l'attività.

Nel caso la Presidenza non venga costituita o venga in seguito sciolta i suoi compiti sono mantenuti dal Consiglio Direttivo.

Art. 16 - I Poteri di Rappresentanza.

Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale esclusivamente del livello territoriale che rappresenta ed ha quindi facoltà:

1) di contrarre obbligazioni in nome e per conto di essa,

2) compiere con soggetti pubblici e privati tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che siano necessari o utili per attuare le decisioni degli organismi direttivi o esecutivi, ivi compresa l'acquisizione o cessione di beni mobili od immobili, l'apertura di fidi, conti correnti bancari e postali, la concessione di garanzie personali o reali a favore di terzi.

Il Presidente ed il Vice Presidente Vicario hanno facoltà di firma disgiunta nei limiti dell’ordinaria amministrazione sui conti correnti e rapporti bancari e/o postali e sulle carte di credito e debito dell’Associazione; l’Amministratore, se persona diversa dal Presidente e dal Vice Presidente Vicario, ha facoltà di firma disgiunta nei limiti dell’ordinaria amministrazione sui conti correnti e rapporti bancari e/o postali e sulle carte di credito e di debito dell’Associazione compresa la loro apertura e chiusura.

Il Presidente, nello stesso espletamento delle sue funzioni, può farsi assistere da persone all'uopo delegate per iscritto nel rispetto delle norme associative.

In assenza del Presidente o su sua espressa delega la rappresentanza legale e giudiziale spetta al Vice Presidente Vicario.

Ulteriori disposizioni circa la tenuta dei predetti rapporti bancari e postali, carte di debito e credito e relativi poteri di firma e sulla tenuta della pronta cassa saranno definiti dalle normative interne dell’Associazione.

Art. 17 - Gratuità delle cariche ed incarichi sociali e divieti di carattere economico.

Le funzioni dei membri dell'Associazione che ricoprono cariche od incarichi sociali sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese personali effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il socio deve prestare la propria opera in seno all'Associazione secondo le direttive impartite dagli organismi dirigenti per mezzo di prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite.

Il socio può ricevere somme in denaro da parte dell'Associazione ad esclusiva copertura delle spese occasionali personali da lui realmente sostenute nell'attività prestata stabilite all'atto della nomina, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea dei soci.

L'associato non può in alcun modo e sotto alcuna forma accettare compensi dai beneficiati delle sue prestazioni.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 18 - Decadenza dalle cariche associative.

Gli eletti in tutti gli Organismi Dirigenti a tutti i livelli, assenti ingiustificati per tre volte agli organismi di appartenenza, sono dichiarati decaduti su proposta dei Presidenti dei vari Organismi.

Art. 19 - L'Esercizio Sociale e il Bilancio.

L’esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

E’ fatto obbligo dell’approvazione del bilancio consuntivo annuale ed il bilancio preventivo entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello di riferimento.

Esclusivamente per motivi di natura eccezionale è tuttavia possibile rinviare l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 giugno, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia previste dal codice civile.

La bozza del bilancio preventivo e consuntivo, predisposto dall’Amministratore accompagnata dalla relazione scritta di questi viene sottoposta alla preventiva valutazione del Consiglio Direttivo.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, saranno destinate, con l’approvazione del Consiglio Direttivo a finanziare le spese dell’anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce, in favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità alla legislazione vigente in materia.

E’ fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dei proventi delle attività, dell’avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l’intero periodo di esistenza dell’Associazione ed all’atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge.

Nel caso di necessità di approvazione di variazioni di bilancio dovute ad eventi non preventivabili il Consiglio Direttivo convocherà l’Assemblea dei soci con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

Art. 20 - Prevalenza del personale volontario rispetto a lavoratori dipendenti.

Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.

L’Associazione può altresì avvalersi del servizio di operatori previsti da leggi statali e regionali vigenti quali ad esempio operatori del servizio civile esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare e specializzare l'attività della stessa.

Art. 21 - Libri sociali.

I Libri sociali sono istituiti e tenuti in conformità alla legislazione vigente; sono comunque libri obbligatori:

a. il libro degli associati o degli aderenti;

b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti i verbali redatti per atto pubblico;

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo);

d. il libro delle adunanze di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo mentre I libri di cui alla lettera d) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

La forma dei libri sociali e le specifiche modalità relative alla loro tenuta e consultazione sono altresì disciplinati dalle normative interne.

Art. 22 - Tessera associativa.

Al nuovo socio viene rilasciata la tessera associativa.

La tessera è strettamente personale, riporta un numero identificativo unico a livello associativo e per svolgere le attività sociali l’associato deve averla con se.

In caso di recesso, decadenza o esclusione il socio ha l’obbligo della restituzione della tessera associativa.

Ulteriori disposizioni relative alla tessera associativa verranno definite nelle normative interne.

Art. 23 - Del Regolamento Interno Associativo, dei Regolamenti Tecnici di Settore e delle Disposizioni Attuative delle norme associative.

Al fine di disciplinare i vari settori della vita associativa e ferme restando le prerogative che lo Statuto conferisce all’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo può approvare, ai sensi del precedente art. 11 comma 6° lettera n) il Regolamento Interno Associativo.

Il Consiglio Direttivo, può approvare altresì i Regolamenti Tecnici proposti dalla Presidenza ed emana le Disposizioni Attuative delle norme associative vigenti entrambi secondo le modalità stabilite dal Regolamento Interno Associativo.

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 11, il Regolamento Interno Associativo può altresì prevedere che l’emanazione delle Disposizioni Attuative delle norme associative vigenti possa rientrare nelle facoltà delegate dal Consiglio Direttivo al Presidente fissandone la casistica, i criteri e le modalità. Il Regolamento Interno Associativo in particolare dovrà normare in modo esemplificativo ma non esaustivo:

1) i casi di incompatibilità a livello di cariche ed incarichi sociali,

2) i casi di eventuale conflitto di interesse,

3) le modalità di gestione dell'amministrazione contabile e la trasparenza dei bilanci,

4) la tenuta dei libri sociali e la trasparenza degli atti amministrativi sociali,

5) le norme per la salvaguardia dei dati personali dei soci e delle persone terze oggetto di controllo da parte del proprio personale abilitato al servizio pubblico di vigilanza volontaria ambientale ai sensi della normativa vigente in materia,

6) le modalità di adozione delle norme per la sicurezza sul lavoro dei volontari e dell'eventuale personale dipendente o lavoratori autonomi e relativi dispositivi di protezione individuale ai sensi della normativa vigente in materia,

7) i poteri di firma e di delega di rappresentanza,

8) la disciplina delle attività sportive e ricreative,

9) le modalità di adozione del Regolamento Tecnico di Settore relativo all'attività del servizio di vigilanza volontaria ambientale denominato “Regolamento di Disciplina del Servizio delle Guardie Giurate Volontarie”.

Le normative interne associative debbono essere portate a conoscenza di tutti i soci nel modo più ampio e diffuso.

Art. 24 - Autonomia giuridica amministrativa e patrimoniale dei soggetti collettivi aderenti.

I sodalizi (persone giuridiche) aderenti all’ARCI CACCIA Parma APS, sono retti da propri statuti e conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

Art. 25 - Patti federativi, accordi di affiliazione, cooperazione e partecipazione.

Il Consiglio Direttivo può stabilire ad ogni livello patti federativi, accordi di affiliazione, accordi di cooperazione e di partecipazione con Associazioni ed Enti i cui scopi non siano in discordanza con quelli del presente statuto.

Sono esclusi gli atti di fusione o confluenza che possono essere deliberati esclusivamente dall’Assemblea Straordinaria dei Soci.

Ulteriori modalità relative alla sottoscrizione dei patti ed accordi di cui sopra verranno definite nelle normative interne.

Art. 26 - Autonomia delle obbligazioni assunte da istanze federate, affiliate o cooperanti.

Ogni istanza collettiva federata, cooperante o affiliata in qualsiasi forma all’Associazione risponde autonomamente delle obbligazioni assunte dalla stessa.

Art. 27 - Partecipazioni in associazioni od Enti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire accordi di partecipazione con associazioni ed enti i cui scopi non siano in discordanza con quelli del presente statuto.

Può altresì aderire ad organismi territoriali di coordinamento pubblici e privati, enti i cui scopi non siano in discordanza con quelli del presente statuto.

Se l’Associazione, partecipando agli organismi di cui ai precedenti paragrafi, venisse richiesta di compiere esborsi o di assumere impegni finanziari o di firma eccedenti quelli fissati nel bilancio preventivo il Consiglio Direttivo deve ottenere autorizzazione preventiva a procedere dall’Assemblea che provvederà a rettificare le relative poste nel bilancio preventivo.

Ulteriori modalità relative agli accordi di partecipazione di cui ai paragrafi precedenti verranno definite nelle normative interne.

Art. 28 - Copertura assicurativa degli associati.

Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di assicurazione dei soci e dei volontari delle associazioni, i soci individuali dell’ARCI CACCIA Parma APS per svolgere le attività istituzionali debbono essere assicurati con una polizza contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività associativa e con una polizza per la loro responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi durante l’attività associativa.

Può essere prevista altresì una polizza per la difesa legale degli associati.

La tipologia, la durata e le modalità di stipula delle suddette polizze e di ogni altra polizza assicurativa stipulata dall’Associazione a tutela degli associati e del patrimonio sociale, comprese le assicurazioni obbligatorie e facoltative relative ad eventuali veicoli, rimorchi e natanti di proprietà, vengono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Restano fermi gli obblighi di legge relativi alle assicurazioni dei volontari.

Art. 29 - Gruppi di Lavoro, di Studio e di Attività in breve i “Settori”.

L'ARCI CACCIA Parma APS, per la realizzazione dei suoi scopi statutari e per garantire la più ampia articolazione delle attività al suo interno costituisce dei Gruppi di Lavoro, di Studio e di Attività che vengono anche denominati in breve “Settori”.

I Settori sono la sede naturale di incontro del socio individuale e collettivo ed hanno la responsabilità di sviluppare percorsi di ricerca e di innovazione nelle attività specifiche e nei loro aspetti associativi.

I Settori non hanno autonomia finanziaria e patrimoniale né rappresentanza legale e giudiziale salvo specifiche deleghe o procure scritte del Presidente e formalmente accettate dai delegati.

Ogni Settore è diretto da un Responsabile nominato dalla Presidenza e scelto anche tra i soci non membri della Presidenza o del Consiglio Direttivo; in quest’ultimo caso il Responsabile del Settore può partecipare, se convocato, alle riunioni dei predetti Organismi Dirigenti senza diritto di voto.

Il Responsabile del Settore può compiere atti di rilevanza esterna esclusivamente previa delega del Presidente dell’ARCI CACCIA Parma APS.

I Settori, anche su proposta dei rispettivi Responsabili, devono dotarsi di Regolamenti Tecnici coerenti con le politiche dell’ARCI CACCIA Parma APS, Regolamenti che devono essere sottoposti dalla Presidenza all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Ai fini di una migliore gestione del territorio volta al rispetto delle norme sull’attività venatoria, sulla pesca, sulla tutela dell’ambiente, della fauna selvatica ed ittica e degli animali in genere viene fin d’ora costituito il Settore che si occupa della vigilanza volontaria ambientale e che viene denominato Servizio Vigilanza Volontaria o chiamato anche “Corpo di Vigilanza Volontaria”, diretto da un Responsabile nominato dalla Presidenza tra le Guardie Volontarie dell'Associazione e denominato il Coordinatore del Servizio di Vigilanza Volontaria o in breve anche il “Coordinatore della Vigilanza”.

In accordo con le finalità istituzionali stabilite dalla Legge n. 157/92 e s.m. e dal R.D. n. 1604/31 l’ARCI CACCIA Parma APS promuove l’istituzione di Guardie Giurate Volontarie Venatorie ed Ittiche tra i propri associati in possesso dei requisiti ed abilitazioni di legge.

Inoltre ai fini della tutela degli animali d’affezione e da compagnia e dell’ambiente naturale l’associazione promuove altresì l’istituzione di Guardie Giurate Volontarie Zoofile-Ambientali ed Ecologiche tra i propri associati in possesso dei requisiti e relative abilitazioni di legge.

Le Guardie Giurate Volontarie svolgeranno il proprio servizio a titolo gratuito nelle materie, negli ambiti territoriale e con i poteri e relativi limiti ad essi conferiti dalle normative vigenti e con il coordinamento degli Enti pubblici a ciò preposti per legge.

Art. 30 - Scioglimento dell’Associazione.

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto dall’Assemblea ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

Ulteriori modalità e procedure inerenti lo scioglimento dell'associazione sono disciplinati dalle normative interne.

Art. 31 - Affiliazione all’ARCI CACCIA Nazionale.

Ferma restando la sua completa autonomia amministrativa, contabile, giuridica e patrimoniale l'associazione ARCI CACCIA Parma APS aderisce all’ARCI CACCIA Nazionale con sede in Roma, Largo Nino Franchellucci n. 65 – 00155 Roma (RM), Codice Fiscale n. 97044280580, associazione riconosciuta con Decreto del Ministero Agricoltura e Foreste, di concerto con il Ministro dell’Interno, del 02/02/1974 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 25 Marzo 1974) ai sensi e per gli effetti della Legge n. 799 del 02/08/1967 ed associazione culturale riconosciuta dal Ministero degli Interni come Ente avente finalità assistenziali con Decreto del 02/08/1967 visto il Decreto Legislativo 10/7/1948 n. 705, della quale adotta le indicazioni statutarie e regolamentari operative non in palese contrapposizione con quelle previste nel presente Statuto.

Conseguentemente l’ARCI CACCIA Parma APS aderisce anche alla struttura di coordinamento territoriale regionale dell’ARCI CACCIA Nazionale e denominata ARCI CACCIA Comitato Regionale dell’Emilia.-Romagna con sede a Bologna (BO) in Via Corticella n. 145 – Codice Fiscale n. 92010980370 - della quale adotta le indicazioni statutarie e regolamentari operative non in palese contrapposizione con quelle previste nel presente Statuto.

I Delegati designati a rappresentare l’Associazione presso dell’ARCI CACCIA Nazionale e le sue strutture di coordinamento territoriali vengono nominati dall’Assemblea dei soci.

Art. 32 - Norme finali e di rinvio.

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti ed in particolare a quelle relative alle Associazioni del Terzo Settore.

A decidere per eventuali controversie è competente il Foro di Parma

 

Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 17 luglio 2021.